Affidamento Ceneri Resti Mortali ai Familiari Affidamento consegna urna cineraria casa tomba dispersione delle ceneri Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri in Sicilia Comune di Palermo
1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all’interno dei cimiteri e il loro trasporto dall’ impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.
2. Le ceneri sono riposte in un’urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l’identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
3. L’urna contenente la ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata, qualora il materiale dell’urna sia biodegradabile;
c) conservata all’interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;
d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all’atto della scelta dell’affido.
4. La consegna dell’urna cineraria, agli effetti dell’articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:
a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
b) il secondo conservato da chi prende in consegna l’urna;
c) il terzo trasmesso all’ufficio di stato civile.
5. Il secondo esemplare del verbale di cremazione di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l’urna all’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.
Affidamento e dispersione delle ceneri
1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:
a) in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri;
b) in aree private;
c) in natura.
2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:
a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri
dalla riva;
c) nei fiumi;
d) negli altri luoghi individuati nell’ambito degli spazi cimiteriali.
3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all’aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all’affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell’articolo 2.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA LEGGE 17 agosto 2010, n. 18.
Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.
(WORD) richiesta affidamento ceneri comune di palermo – Servizi Cimiteriali Comune di Palermo
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